Dichiarazione di conformità
I materiali di ricopertura o di rivestimento non commestibili in materia
plastica destinati a venire a contatto con i formaggi interi con crosta non
edibile, devono essere conformi alla disciplina generale del Reg. (CE)
1935/2004, nel quale viene indicato che tutti i materiali ed oggetti devono
essere prodotti conformemente alle "Buone pratiche di fabbricazione" affinchè,
in condizioni di impiego normali prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti
alimentari componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti
alimentari o
c) comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
Il produttore o importatore di materiali a contatto con gli alimenti detto
"operatore commerciale" è responsabile che vengano garantite le disposizioni del
Reg. (CE) 1935/2004 e della normativa di riferimento specifica, rilasciando agli
utilizzatori in sede industriale, la "Dichiarazione di Conformità", come
prescritto dal D.M. 21/03/1973 e dal DPR n. 777/82, modificato dal D.L. 108/92.
La dichiarazione di conformità è il documento di fondamentale importanza, utile
a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento delle
conformità lungo la catena commerciale in filiera alimentare e comprende
pertanto una serie di informazioni necessarie alle parti interessate e
verificabili dalle autorità deputate al controllo.
La dichiarazione di conformità deve contenere almeno i seguenti elementi:
• Indicazioni sull'identità del produttore ;
• indicazioni sull'identità dell'importatore;
• una esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento
generale e alla normativa specifica;
• indicazioni sul tipo di materiale utilizzato, eventuali limitazioni d'uso e
sostanze soggette a restrizioni;
• data e firma del responsabile.
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